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TAR annulla bando di assegnazione spazio della Grottaccia. A pagare ancora una volta i cittadini.

Il TAR del Lazio (sezione Seconda Bis) ha annullato tutti gli atti connessi all’affidamento in concessione della Grottaccia, a cominciare dal bando di gara con cui il Comune di Ladispoli ha avviato l’iter che ha portato all’assegnazione del sito archeologico ad un’associazione culturale del territorio.

Il bando e gli atti successivi sono stati annullati a seguito del ricorso di un’associazione, che, secondo il TAR, sarebbe stata esclusa in modo ingiustificato per il solo fatto di avere sede legale nel comune di Cerveteri. Il bando di gara prevedeva, infatti, fra i requisiti di partecipazione l’obbligo di avere la sede legale nel comune di Ladispoli. Si tratta di una clausola escludente territoriale illegittima che viola diversi principi generali del codice dei contratti pubblici.

«La limitazione della partecipazione ai soli enti aventi sede legale in Ladispoli – scrivono i giudici nella sentenza 13287/2022 – è priva di alcuna giustificazione oggettiva e, come tale, risulta in palese contrasto con i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità come ha avuto modo, in più occasioni, di precisare la giurisprudenza (Cons. Stato n. 3147/19).»

Qualsiasi studente di giurisprudenza avrebbe fatto rilevare l’errore, ma a quanto pare nessuno dell’Amministrazione comunale è stato in grado di accorgersi che la procedura era viziata fin dall’avviso pubblico iniziale.

La sentenza del TAR, annullando il bando e gli atti successivi, fra cui il verbale di gara e la determinazione dirigenziale 1289/2022 di aggiudicazione della stessa, ha accolto il ricorso dell’associazione ingiustamente esclusa e ha condannato il Comune di Ladispoli a pagare nel complesso circa 4500 euro.
A commentare il fatto è intervenuto il consigliere di opposizione Fabio Paparella (Ladispoli Attiva): «Questo è uno di quei casi in cui il mancato rispetto delle regole che garantiscono equità nell’accesso ai bandi si ripercuote sia sull’associazione aggiudicataria dello spazio, incolpevole rispetto a questo triste epilogo, sia sulla collettività che, oltre a sobbarcarsi le spese di giudizio, dovrà attendere un nuovo bando prima che la Grottaccia sia effettivamente utilizzata per una vera programmazione culturale.»

«Auspichiamo – ha aggiunto Paparella – che questa vicenda aumenti il livello di attenzione non solo sul rispetto delle procedure negli appalti e sui principi del codice dei contratti pubblici, ma in generale su tutti quegli adempimenti che fanno parte delle linee guida dell’ANAC. Stupisce infatti che, al di là della clausola territoriale illegittima censurata dal TAR, nello stesso iter sia stata nominata la commissione giudicatrice prima che fosse scaduto il termine per presentare le offerte. Eppure l’art. 77 comma 7 del D.lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) parla chiaro: “La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”. Non serve alcun geniale consulente preso da qualche altro comune per capire il senso e lo scopo di una simile previsione. Basterebbe applicarlo per prevenire responsabilmente il rischio di corruzione. Da parte nostra continueremo a vigilare sull’operato dell’Amministrazione, ed eventualmente adire gli organi competenti, affinché le norme siano rispettate e a tutti siano garantiti gli stessi diritti.»

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