Skip to main content
Osservazioni

Rapporto ambientale e studio di incidenza variante al P.R.G. vigente del Comune di Ladispoli #2

By 14/05/2023Agosto 25th, 2023No Comments

Comune di Ladispoli
Città metropolitana di Roma Capitale

RAPPORTO AMBIENTALE E STUDIO DI INCIDENZA VARIANTE al P.R.G. vigente del Comune di Ladispoli denominata “VARIANTE GENERALE AL VIGENTE PIANO REGOLATORE ADOTTATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 15 DEL 04.03.2010 E NUMERO 1 6 DEL 05.03.2010 A SEGUITO ESAME OSSERVAZIONI ADEGUAMENTO AL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO E RIDUZIONE PESO INSEDIATIVO”

Autorità PROCEDENTE: Comune di Ladispoli
Piazza G. Falcone- 00055 Ladispoli (RM).
Pec: comuneladispoli@certificazioneposta.it

Autorità COMPETENTE: Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica –
“Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica”
Via di Campo Romano, 65 – 00173 Roma.
Pec: vas@regione.lazio.legalmail.it

OSSERVAZIONE N. 1

Il Rapporto Ambientale (R.A.) è elaborato, come riportato nelle premesse a pag. 4, nell’ambito della procedura della cd Fase di Scoping di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa alla Variante Generale al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Ladispoli, facendo riferimento agli artt. 13-18 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Tra gli artt. di riferimento non vengono citati gli artt. 1 e 12 che costituiscono parte sostanziale del Titolo I – La Valutazione Ambientale Strategica del D.lgs. 152/2006. In particolare l’art. 1 comma 3 riporta: La fase di valutazione è effettuata anteriormente all’approvazione del piano o del programma, ovvero all’avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. L’iter procedurale in corso non tiene assolutamente conto di questa prescrizione normativa poiché risulta evidente che l’attuale procedura di VAS avviene dopo oltre 2 anni dall’adozione della Variante Generale. La stessa Città Metropolitana di Roma Capitale, nella nota prot. n. CMRC-2022-0019967 – 28-01-2022 esprime perplessità sulla procedura adottata evidenziando: Si rileva infatti che, nel caso di specie, la procedura di VAS non ha accompagnato il Piano parallelamente alla sua stesura ma opera su un Piano già adottato, di cui alla suddetta Deliberazione di Consiglio comunale n. 29/2019. Tale procedura espone l’Autorità procedente al concreto rischio di incongruenza tra le previsioni della Variante Generale al Piano Regolatore Generale vigente e gli esiti di una Valutazione Ambientale Strategica che in nessun caso possono essere considerati a priori pienamente conformi alla suddetta Variante. A tal proposito si richiede all’Autorità procedente di argomentare in maniera esaustiva e motivata il motivo per cui non si è proceduto alla VAS in concomitanza della fase di formazione del Piano, esponendo l’Ente Locale al rischio di improcedibilità con conseguente dispendio di risorse pubbliche.

OSSERVAZIONE N. 2

Il Rapporto Ambientale (R.A.) è elaborato, come riportato nelle premesse a pag. 4, al fine di perseguire l’adeguamento al Piano Territoriale Paesistico Regionale. Il PTPR è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021 ed è stato pubblicato sul B.U.R.L. n.56 del 10/06/2021 supplemento n. 2, quindi quasi due anni dopo l’adozione della Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Ladispoli. Con tale osservazione si contesta l’iter procedurale in corso che persegue il recepimento delle prescrizioni, imposte dal PTPR, attraverso un atto che non è costituito dalla Variante stessa, come impongono le Norme del PTPR, ma dal Rapporto Ambientale redatto nell’ambito della d Fase di Scoping di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Tale procedura espone l’Autorità procedente al concreto rischio di dover apportare delle modifiche alla Variante adottata nel 2019, con conseguenze che potrebbero portare ad una nuova adozione dello Strumento urbanistico, così come indicato dal comma 1 dell’art. 63 – Norme di salvaguardia in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi del comma 3 dell’art. 145 del Codice – delle Norme del PTPR. A tal proposito si richiede all’Autorità procedente di argomentare in maniera esaustiva e motivata il motivo per cui non si è proceduto ad una nuova adozione della Variante, a seguito dell’adeguamento al PTPR, eludendo la fase pubblicistica del Piano a garanzia della corretta informazione nei confronti della cittadinanza.

OSSERVAZIONE N. 3

Il comma 4 dell’art. 13 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.il. indica che: Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutatigli impatti significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma stesso. L’allegato VI al D.lgs. 152/2006 riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale ed in particolare dispone di elencare e descrivere gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, UE e nazionale, pertinenti al Piano, effettuando una analisi di coerenza esterna con gli obiettivi della proposta di Piano. Atal proposito si richiede all’Autorità procedente di rappresentare la valutazione di coerenza nei riguardi della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, di cui alla Delibera CIPE del 22/12/2017, che non sembra essere adeguatamente trattata nel Rapporto Ambientale. Si richiede inoltre di rappresentare le ragionevoli alternative, che non sembrano essere state adeguatamente trattate nel Rapporto Ambientale, considerate al fine di giustificare in maniera inequivocabile la sostenibilità ambientale delle scelte
individuate.

OSSERVAZIONE N. 4

Il comma 1 dell’art. 66 (Applicazione transitoria delle vigenti leggi urbanistiche) della L. R. 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) così come sostituito dall’art. 3 della L. R. 4 settembre 2000, n. 28, poi modificato dall’art. 286, comma 1 della L. R. 10 maggio 2001, n. 10 e dall’art. 88, comma 1 della L. R. 6 settembre 2001, n. 24, sostituito dall’art. 4 della L. R. 31 dicembre 2002, n. 44 e da ultimo dall’art. 3, comma 12 della L. R. 10 novembre 2014, n. 10, recita: Fino alla data di adozione del PUCG e, comunque, fino alla scadenza del termine previsto s i aper l’adeguamento dei piani regolatori generali ai PTPG sia per il recepimento del PTPR ai sensi dell’articolo 27.1 della l.r. 24/ 1998, ai piani regolatori generali e loro varianti, ivi comprese quelle derivanti dagli accordi di programmi ed i progetti in variante, nonché agli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti, continuano ad applicarsi le leggi regionali urbanistiche previgenti. Quindi fino alla scadenza del termine previsto per il recepimento del PTPR la normativa di riferimento per gli strumenti urbanistici e per i relativi strumenti attutivi è quella previgente alla L. R. 22 dicembre 1999, n. 38. Il comma 1 dell’art. 65 – Adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici comunali al PTPR – recita che: I piani urbanistici generali vigenti si adeguano alle previsioni del PIPR entro 2 anni dalla data di pubblicazione sul BURI della Delibera di approvazione. Il PTPR è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021 ed è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 del 10/06/2021 supplemento n. 2. Ciò vuol dire che a partire dal 10/06/2023, la normativa di riferimento per l’approvazione degli strumenti urbanistici è costituita proprio dalla L. R. 22 dicembre 1999 n. 38 che, com’è noto, al comma 2 dell’art. 28 (Strumenti della pianificazione urbanistica comunale) indica che: La pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante: a) il piano urbanistico comunale generale (PUCG), articolato in disposizioni strutturali ed in disposizioni programmatiche, con funzioni di piano regolatore generale ai sensi della legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni; b) i piani urbanistici operativi comunali (PUOC). A tale riguardo si richiede all’Autorità procedente il motivo per cui ha esposto l’Ente locale al concreto rischio di annullamento dell’iter di approvazione dell’attuale strumento urbanistico, perseguendo l’attuazione della Variante Generale al Piano Regolatore Generale, se, come appena evidenziato, in seguito alla data del 10/06/2023 si rende necessaria l’attuazione del Nuovo
Piano Urbanistico Comunale Generale (PUCG).

OSSERVAZIONE N. 5

La Variante Generale al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Ladispoli, adottata dall’Amministrazione Comunale con Deliberazione di C.C. N. 29 del 31 luglio 2019, costituisce Variante alla precedente Variante generale al vigente piano regolatore, adottata con delibera di consiglio numero 15 del 04.03.2010 e numero 16 del 05.03.2010. Si evidenzia che la precedente variante del 2010 non ha mai concluso l’iter di approvazione per cui, in regime di norme di salvaguardia e di doppia vigenza tra la Variante del 2010 e il PRG vigente, approvato con DGRL n. 2453 del 06/06/ 1978, si chiede all’Autorità procedente il motivo per cui il Rapporto Ambientale non ha valutato con opportuni approfondimenti, oltre alle implicazioni derivanti dalla Variante del 2010, anche quelle derivanti dallo stato di attuazione del PRG vigente. In particolare, l’incremento dei pesi insediativi deve contenere anche le previsioni non attuate del precedente PRG, come indicato nel Documento di Scoping della Regione Lazio.

OSSERVAZIONE N. 6

Apag. 33 del Rapporto Ambientale viene riportata la seguente dicitura: Con nuova Deliberazione di CC. di Adozione n. 29 del31 luglio 2019 avente ad oggetto “VARIANTE GENERALE AL VIGENTE PIANO REGOLATORE ADOTTATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 15 DEL 04.03.2010 E NUMERO 16 DEL 05.03.2010 A SEGUITO ESAME OSSERVAZIONI, ADEGUAMENTO AL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO E RIDUZIONE PESO INSEDIATIVO” pertanto si decide di riavviare l’iter, per economicità del procedimento riavviando quello interrotto ed apportando modifiche dovute al recepimento dello stato dei luoghi attuale e della normativa sopravvenuta, oltre che a nuove esigenze pianificatorie e al contempo alla inattuabilità di alcune scelte pianificate in precedenza. A tal proposito si chiede all’Autorità procedente se il motivo di economicità possa essere effettivamente perseguibile attraverso liter di approvazione di una Variante ad uno strumento urbanistico – il PRG – che, con la sua impostazione risalente alle prescrizioni di un D.M. del 1968 (D.M. 1444/1968), è oramai considerato desueto e non più in grado di rispondere alla complessità delle attuali pianificazioni: basato sulla struttura delle vecchie Zone Omogenee, incapaci di valorizzare le caratteristiche puntuali del territorio e le numerose componenti ambientali presenti in aree con estensioni molto ampie ed in cui valgono le stesse prescrizioni: strumento tra l’altrooggetto di riforma in quasi tutte le regioni d’Italia che hanno introdotto nuove modalità di pianificazione. In particolare nella Regione Lazio la L. R. n. 38 del 22 dicembre 1999, ha definitivamente sancito il superamento del PRG con l’introduzione del Nuovo PUCG.

A pag. 26 del Rapporto Ambientale, infatti, viene riportata la seguente dicitura: Dal 2010 infatti il Comune di Ladispoli, reputando che il PRG vigente non rispondesse più in modo adeguato alle esigenze della comunità, e a causa anche delle intervenute disposizioni normative quali nel 2010 l’approvazione del Piano Territoriale Provinciale Generale – PTPG e con l’adozione nel 2007 del Piano Territoriale Paesistico Regionale – PIPR, aveva dato avvio alle procedure per la redazione della Variante Generale al PRG. Appare evidente che, come affermato nello stesso Rapporto, il PRG vigente non sia più uno strumento adeguato a rispondere alle esigenze della città a causa anche delle intervenute disposizioni normative. L’avverbio anche evidenzia che oltre alle nuove disposizioni normative vi sono altre cause per cui, se il PRG appare oggi inadeguato, si richiede all’Autorità procedente come si possa superare l’inadeguatezza di uno strumento oramai datato, attraverso la sua sostituzione con uno strumento che è caratterizzato dalla stessa impostazione e dagli stessi principi ispiratori?

OSSERVAZIONE N. 7

A pag. 42 del Rapporto Ambientale è riportata la seguente dicitura: Complessivamente con l’accoglimento delle osservazioni e con la correzione degli errori di calcolo, l’incremento della previsione insediativa prodotto dalla Variante ammonta a 9.479 in leggero aumento rispetto a quanto previsto con l’atto adottato nel 2010. Va evidenziato, che l’incremento appare comunque contenuto in termini percentuali attestandosi al 22,5 % sulla popolazione residente che conta attualmente 42.034 abitanti. Quanto riportato è in contrasto con ciò che viene dichiarato a pag. 63, cioè: il saldo fra le aree confermate, quelle stralciate e quelle integrate determina una riduzione del consumo di suolo pari a 982.075 mg. che determina una riduzione del numero degli abitanti insediabili pari a 1.691 unità. Si richiede all’Autorità procedente di fare chiarezza sull’aumento o sulla riduzione del carico insediativo.

OSSERVAZIONE N. 8

A pag. 42 del Rapporto Ambientale è riportata la seguente dicitura: Complessivamente con l’accoglimento delle osservazioni e con la correzione degli errori di calcolo, l’incremento della previsione insediativa prodotto dalla Variante ammonta a 9.479 in leggero aumento rispetto a quanto previsto con l’atto adottato nel 2010. Va evidenziato, che l’incremento appare comunque contenuto in termini percentuali attestandosi al 22,5 % sulla popolazione residente che conta attualmente 42.034 abitanti. Si richiede all’Autorità procedente con quale criterio possa essere giustificabile la previsione di un incremento di popolazione di 9.479 abitanti, 893 in più (+10%) rispetto alla Variante adottata nel 2010, considerato che nello stesso Rapporto Ambientale, a pag. 105, viene evidenziato che dal 2010 al 2022 la popolazione residente è pressoché stazionaria. In particolare, si evidenzia che se nel decennio antecedente al 2010 vi è stato un incremento di popolazione pari a circa 10.000 unità, quello della Variante attuale non trova alcun fondamento certo.

OSSERVAZIONE N. 9

La Regione Lazio, Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, Paesistica e urbanistica – Area autorizzazioni paesaggistiche e valutazione Ambientale strategica, nel documento di Scoping, nota R.U. U.0553281.06-06-2022, indica che: La proposta di Piano dovrà rispettare quanto previsto dall’art. 4 co.2lettera d) della L.R. n. 6/2008 e tener conto delle Linee Guida relative all’invarianza idraulica approvate con D.G.R. n. 117/2020. Si richiede all’Autorità procedente il motivo per cui il Rapporto Ambientale non ha svolto con opportuni approfondimenti l’analisi in merito all’invarianza idraulica, nell’ambito delle trasformazioni territoriali previste dall’attuale Variante.

OSSERVAZIONE N. 10

A pag. 230 e seguenti del Rapporto Ambientale, è riportata la seguente dicitura: Dall’analisi del contesto ambientale e dagli studi tecnici, è emerso che la variante generale di piano potrebbe avere un’incidenza negativa sulla risorsa acqua in primis e secondariamente sulla risorsa suolo e di riflesso sugli habitat: habitat prioritari e habitat di specie. Nonostante non vi siano evidenti prove riguardanti la contaminazione delle falde da parte di acqua di mare, l’eventuale incremento di nuovi pozzi di emungimento, compatibile con la nuova urbanizzazione, e quindi del peso insediativo, potrebbe determinare un potenziale e realistico peggioramento delle caratteristiche quanti qualitative dell’acqua di falda con ripercussione sugli habitat prioritari da tutelare, sia della ZPS IT6030020 Torre Flavia che della ZSC IT6030022 Bosco di Palo Laziale. Il processo di salinizzazione è l’accumulo di sali (cloruri, carbonati, solfati) nel terreno in quantità tale da renderlo inadatto alle colture ed alla vegetazione in genere, se non spiccatamente alofila. In estate, in cui le alte temperature e la scarsità di apporti idrici naturali causano normalmente un incremento della salinità del suolo, la salinizzazione è imputabile a cause antropiche; infatti, una causa di salinizzazione è rappresentata dall’abbassamento del livello di falda al di sotto di quello del mare, che può verificarsi nelle zone costiere a causa di forti emungimenti. Tale abbassamento richiama l’acqua marina che contamina la falda stessa, come nel caso di oggetto di studio. La contaminazione della falda a sua volta andrebbe a colpire i vari habitat, soprattutto gli habitat forestali presenti in quanto la foresta planiziale esistente prende nutrimento e acqua dall’approfondimento delle radici nel sottosuolo. Il suolo in cui vivono queste specie, essendo vicinissimo alla costa, presenta un substrato scarso sia rocce che di pietre, quindi le radici sono in grado di approfondirsi molto nel sottosuolo. Una falda salinizzata potrebbe compromettere la vitalità di queste piante.

Si richiedono all’Autorità procedente chiarimenti in merito ai rischi sopra evidenziati e, in particolare, si richiede la rappresentazione delle procedure atte ad evitare, in maniera assoluta, il verificarsi di tali scenari prefigurati. Inoltre si chiede di giustificare se tali rischi non siano abbastanza per attuare il principio di precauzione, in relazione alle scelte di trasformazione territoriale, nei confronti della salute pubblica.

OSSERVAZIONE N. 11

In più occasioni il Rapporto Ambientale fa riferimento alla d urbanistica contrattata, sia in relazione ai processi di perequazione per l’acquisizione di aree a standard, sia per le aree extra-standard, sia per i costi di realizzazione delle previsioni di Piano. Si tratta di procedure di coinvolgimento di diversi soggetti attuatori, come evidenziato a pag. 32 del Rapporto Ambientale. Tale attività di coinvolgimento di altri soggetti dovrebbe, presumibilmente, avvenire attraverso l’utilizzo di strumenti attuativi indiretti, introdotti con la Legge n. 179 del 1992, come procedure da accompagnare alla ed riforma del PRG, avviata dalle Regioni a metà degli anni ’90 del secolo scorso; riforma che avrebbe portato all’istituzione, nel Lazio, del PUCG, introdotto dalla L. R. n. 3 8 del 2 2 dicembre 1999. Si richiede all’Autorità procedente chiarimenti in merito agli strumenti attuativi effettivamente previsti, ed in caso di strumenti attuativi indiretti si richiedono chiarimenti in merito alla corretta ed efficace attuazione degli stessi sotto la non proprio appropriata gestione del PRG.

OSSERVAZIONEN. 12

Apag. 42 del Rapporto Ambientale, è riportata la seguente dicitura: Il diritto edificatorio sviluppato d à luogo a d una volumetria che potrà essere allocata su aree fondiarie edificabili  di proprietà dei cedenti, sempre che le stesse abbiano i requisiti tecnici idonei ad accoglierle, o su aree messe a disposizione dalla Amministrazione Comunale. Il tema dei diritti edificatori è ampiamente dibattuto in relazione alla loro effettiva acquisizione in fase di previsione di Piano piuttosto che in fase di rilascio del Permesso di Costruire a seguito di versamento degli oneri dovuti. Si richiede all’Autorità procedente chiarimenti in merito ai riferimenti giuridici utilizzati per affermare che una volumetria di previsione possa automaticamente sviluppare un diritto edificatorio acquisito. Si richiedono altresì chiarimenti sul rischio che tale circostanza possa esporre l’Ente Locale ad una potenziale rivendicazione di diritti edificatori, con conseguenze per le casse comunali, in caso di eventuali future modifiche alle previsioni di piano.

OSSERVAZIONE N. 13

Il Rapporto Ambientale (R.A.) è elaborato al fine di recepire le prescrizioni dei Piani sovraordinati. Esso è soggetto all’analisi di coerenza esterna. Il PUAR – Piano di Utilizzazione degli Arenili Regionale – della Regione Lazio, è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 9 del 26 Maggio 2021 ed è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 72 – Supplemento 1- del 26 Maggio 2021: circa 3 anni dopo l’adozione della Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Ladispoli. Con tale osservazione si contesta l’iter procedurale in corso, che persegue il recepimento delle prescrizioni imposte dal PUAR, attraverso un atto che non è costituito dalla Variante stessa ma dal Rapporto Ambientale, redatto nell’ambito della d Fase di Scoping di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Tale procedura espone l’Autorità procedente al concreto rischio di dover apportare delle modifiche alla Variante adottata nel 2019, con conseguenze che potrebbero portare ad u n a nuova adozione dello Strumento urbanistico. A tal proposito si richiede all’Autorità procedente di argomentare in maniera esaustiva e motivata le ragioni per le quali non si sia proceduto a d u n a nuova adozione della Variante, a seguito dell’adeguamento al PUAR, eludendo la fase pubblicistica del Piano a garanzia della corretta informazione nei confronti
della cittadinanza.

OSSERVAZIONE N. 14

Il Rapporto Ambientale (R.A.) è elaborato al fine di recepire le prescrizioni dei Piani sovraordinati. Esso è soggetto all’analisi di coerenza esterna. Il PRQA – Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria – è stato aggiornato con gli Atti della Giunta Regionale e degli Assessori con la Deliberazione del 4 agosto 2020, n. 539. Inoltre la D.G.R. n. 305 del 28/05/2021, ha aggiornato l’Allegato 4 della D.G.R. 217/2012: suddivisione del territorio regionale finalizzata all’adozione dei provvedimenti del Piano di Risanamento per la Qualità dell’Aria. Con tale osservazione si contesta l’iter procedurale in corso, che persegue il recepimento delle prescrizioni imposte dal PRQA, attraverso un atto che non è costituito dalla Variante stessa, ma dal Rapporto Ambientale redatto nell’ambito della c Fase di Scoping di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Tale procedura espone l’Autorità procedente al concreto rischio di dover apportare delle modifiche alla Variante adottata nel 2019, con conseguenze che potrebbero portare ad una nuova adozione dello Strumento urbanistico. A tal proposito si richiede all’Autorità procedente di argomentare in maniera esaustiva e motivata le ragioni per le quali non si sia proceduto ad una nuova adozione della Variante, a seguito dell’adeguamento al PRQA, eludendo la fase pubblicistica del Piano a garanzia della corretta informazione nei confronti della cittadinanza.

OSSERVAZIONE N. 15

Il Rapporto Ambientale (R.A.) è elaborato al fine di recepire le prescrizioni dei Piani sovraordinati. Esso è soggetto all’analisi di coerenza esterna. Il PRGR – Piano Regionale di Gestione Rifiuti – è stato approvato con D.C.R. n. 4 del 5 agosto 2020. Con tale osservazione si contesta l’iter procedurale in corso, che persegue il recepimento delle prescrizioni imposte dal PRGR, attraverso un atto che non è costituito dalla Variante stessa ma dal Rapporto Ambientale, redatto nell’ambito della d Fase di Scoping di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Tale procedura espone l’Autorità procedente al concreto rischio di dover apportare delle modifiche alla Variante adottata nel 2019, con conseguenze che potrebbero portare ad una nuova adozione dello Strumento urbanistico. A tal proposito si richiede all’Autorità procedente di argomentare in maniera esaustiva e motivata le ragioni per le quali non si sia proceduto ad una nuova adozione della Variante, a seguito dell’adeguamento al PRGR, eludendo la fase pubblicistica del Piano a garanzia della corretta informazione nei confronti della cittadinanza

Ladispoli, 14 maggio 2023

I consiglieri comunali
Fabio Paparella
Gianfranco Marcucci

Segretario circolo Sinistra Italiana Litorale Nord
Rossana Valentini